Corte costituzionale
Sentenza n. 471/1990
Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 471
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 471/1990
- Data di deposito
- 22 ottobre 1990
- Data di decisione
- 9 ottobre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:471
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16524
Il valore costituzionale della inviolabilita' della persona e' costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come "liberta'", nella quale e' postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo.
Massima n. 16528
La previsione, nell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, di atti coercitivi di ispezione personale e di limiti alla loro esecuzione, a fortiori non esclude la possibilita' di atti di accertamento preventivo volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile, nel rispetto, beninteso, di modalita' compatibili con la dignita' della figura umana, come richiamato in Costituzione all'art. 32, secondo comma.
Massima n. 16529
Il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione di una domanda di risarcimento, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. cfr. massime precedenti - Su una questione concernente lo stesso art. 696, primo comma, cod. proc. civ., ma riguardo a un caso di specie non analogo al presente, e comunque dichiarata inammissibile per irrilevanza: sent. n. 18/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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