Corte costituzionale

Sentenza n. 471/1990

Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 471

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
471/1990
Data di deposito
22 ottobre 1990
Data di decisione
9 ottobre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:471

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16524

Il valore costituzionale della inviolabilita' della persona e' costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come "liberta'", nella quale e' postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo.

Massima n. 16528

La previsione, nell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, di atti coercitivi di ispezione personale e di limiti alla loro esecuzione, a fortiori non esclude la possibilita' di atti di accertamento preventivo volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile, nel rispetto, beninteso, di modalita' compatibili con la dignita' della figura umana, come richiamato in Costituzione all'art. 32, secondo comma.

Massima n. 16529

Il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione di una domanda di risarcimento, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. cfr. massime precedenti - Su una questione concernente lo stesso art. 696, primo comma, cod. proc. civ., ma riguardo a un caso di specie non analogo al presente, e comunque dichiarata inammissibile per irrilevanza: sent. n. 18/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze