Corte costituzionale
Sentenza n. 466/1990
Corte cost., sent. 16 ottobre 1990, n. 466
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 466/1990
- Data di deposito
- 16 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:466
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990
Parametri
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 118, Costituzione
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- legge regionale Sicilia n. 22 del 9 maggio 1986
- decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
Massime
Massima n. 16479
La ricognizione amministrativa dei requisiti che consentono alle IPAB di continuare ad esistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato costituisce attivita' strettamente collegata al riconoscimento della personalita' giuridica, perche' attiene al modo di essere dell'ente; essa pertanto rientra fra le funzioni delegate alle regioni dall'art. 14 del d.P.R. n. 616 del 1977, e non gia' fra quelle ad esse trasferite in materia di "beneficenza pubblica" e di "ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione", su cui incide solo indirettamente. (Spettanza allo Stato del potere di emanare il d.P.C.M. 16 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica privata alle IPAB a carattere regionale e infraregionale). - S. n. 396/1988; v. anche S. n. 173/1981.
Massima n. 16480
La direttiva statale che individua i criteri da seguire per la ricognizione amministrativa del carattere privatistico delle IPAB, riferendosi ad un'attivita' di verifica per sua natura vincolata e scevra di discrezionalita', non eccede i limiti derivanti dalla natura "traslativa" (o "devolutiva") della delega di funzioni conferita alle regioni in materia di persone giuridiche dall'art. 14, d.P.R. n. 616 del 1977. (Spettanza allo Stato del potere di emanare il d.P.C.M. 16 febbraio 1990). - sulla delega cd. devolutiva o traslativa, S. n. 559/1988.
Massima n. 16481
Nell'individuare gli indici per la ricognizione amministrativa della personalita' giuridica privata delle IPAB, il Governo non era vincolato ne' a riferimenti normativi contenuti - solo "come utile punto di riferimento" - nella sent. n. 396/1988 della Corte costituzionale, ne' a norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna emanate in un contesto normativo del tutto diverso dall'attuale. La specificita' degli indici rivelatori e', poi, giustificata dall'esigenza di uniforme esercizio della funzione delegata alle regioni, e comunque non esclude il valore sintomatico degli indici medesimi. (Spettanza allo Stato del potere di emanare il d.P.C.M. 16 febbraio 1990). - S. nn. 396/1988, 173/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che spettava allo Stato il potere di emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 45 del 23 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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