Corte costituzionale
Sentenza n. 455/1990
Corte cost., sent. 16 ottobre 1990, n. 455
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 455/1990
- Data di deposito
- 16 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:455
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 15 marzo 1983
- art. 6, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 15 marzo 1983
Parametri
- art. 32, comma 1, Costituzione
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 19, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 3, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 116, Costituzione
- art. 1, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Massime
Massima n. 16262
La questione di costituzionalita' concernente la previsione legislativa di limiti all'assunzione da parte del Servizio sanitario provinciale delle spese dovute per le prestazioni sanitarie erogate agli anziani "non autosufficienti" ricoverati nelle case di riposo e' indubbiamente pregiudiziale rispetto alla risoluzione della questione di merito se la restante parte della spesa sanitaria debba essere accollata all'Unita' Sanitaria Locale o al Comune di Trento. Ne' sulla rilevanza incide la sentenza parziale con cui il giudice "a quo" ha deciso in ordine all'assunzione delle spese per prestazioni di natura non sanitaria o socio-assistenziale.
Massima n. 16521
Considerato sotto il profilo della difesa dell'integrita' fisio-psichica della persona umana di fronte a condotte lesive da parte dei terzi, il diritto alla salute e' un diritto "erga omnes", immediatamente garantito dalla Costituzione e, come tale, direttamente tutelabile e azionabile nei confronti degli autori dei comportamenti illeciti. - S. nn. 88/1979, 184/1986, 559/1987; riconoscimento della salute come diritto "primario e fondamentale" anche nelle S. nn. 307/1990, 992/1988 e 1011/1988.
Massima n. 16522
Considerato come diritto a ottenere trattamenti sanitari, il diritto alla salute e' basato su norme costituzionali di carattere programmatico e condizionato all'atuazione che ne da' il legislatore ordinario (statale e regionale): attuazione, costituzionalmente obbligatoria, da realizzare gradualmente, attraverso il ragionevole bilanciamento - sindacabile dalla Corte costituzionale - con altri interessi o beni assistiti da pari tutela costituzionale nonche' con l'obiettiva disponibilita' di risorse organizzative e finanziarie. - S. nn. 81/1966, 112/1975, 104/1982, 142/1982,175/1982, 212/1983, 226/1983, 342/1985, 1011/1988, nonche' S. n. 103/1977. Sulla possibilita' della Corte di sindacare il bilanciamento legislativo di valori costituzionali, S. nn. 27/1975, 226/1987, 559/1987, 992/1988, 319/1989, 127/1990, 298/1990.
Massima n. 16523
Non puo' parlarsi di un diritto soggettivo pieno e incondizionato rispetto a prestazioni sanitarie che oltrepassino i limiti di erogazione legittimamente previsti dalle leggi ordinarie, e legittimamente le prestazioni erogate - in aggiunta a quelle del Servizio sanitario nazionale - in favore di anziani "non autosufficienti" ricoverati in case di riposo della Provincia di Trento sono limitate in base a parametri riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, primo e secondo comma, L. prov. Trento 15 marzo 1983, n. 6, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 116 Cost., nonche' agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19, l. n. 833 del 1978).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria) sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 116 della Costituzione, nonché agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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