Corte costituzionale

Sentenza n. 455/1990

Corte cost., sent. 16 ottobre 1990, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
455/1990
Data di deposito
16 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:455

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 15 marzo 1983
  • art. 6, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 15 marzo 1983

Parametri

Massime

Massima n. 16262

La questione di costituzionalita' concernente la previsione legislativa di limiti all'assunzione da parte del Servizio sanitario provinciale delle spese dovute per le prestazioni sanitarie erogate agli anziani "non autosufficienti" ricoverati nelle case di riposo e' indubbiamente pregiudiziale rispetto alla risoluzione della questione di merito se la restante parte della spesa sanitaria debba essere accollata all'Unita' Sanitaria Locale o al Comune di Trento. Ne' sulla rilevanza incide la sentenza parziale con cui il giudice "a quo" ha deciso in ordine all'assunzione delle spese per prestazioni di natura non sanitaria o socio-assistenziale.

Massima n. 16521

Considerato sotto il profilo della difesa dell'integrita' fisio-psichica della persona umana di fronte a condotte lesive da parte dei terzi, il diritto alla salute e' un diritto "erga omnes", immediatamente garantito dalla Costituzione e, come tale, direttamente tutelabile e azionabile nei confronti degli autori dei comportamenti illeciti. - S. nn. 88/1979, 184/1986, 559/1987; riconoscimento della salute come diritto "primario e fondamentale" anche nelle S. nn. 307/1990, 992/1988 e 1011/1988.

Massima n. 16522

Considerato come diritto a ottenere trattamenti sanitari, il diritto alla salute e' basato su norme costituzionali di carattere programmatico e condizionato all'atuazione che ne da' il legislatore ordinario (statale e regionale): attuazione, costituzionalmente obbligatoria, da realizzare gradualmente, attraverso il ragionevole bilanciamento - sindacabile dalla Corte costituzionale - con altri interessi o beni assistiti da pari tutela costituzionale nonche' con l'obiettiva disponibilita' di risorse organizzative e finanziarie. - S. nn. 81/1966, 112/1975, 104/1982, 142/1982,175/1982, 212/1983, 226/1983, 342/1985, 1011/1988, nonche' S. n. 103/1977. Sulla possibilita' della Corte di sindacare il bilanciamento legislativo di valori costituzionali, S. nn. 27/1975, 226/1987, 559/1987, 992/1988, 319/1989, 127/1990, 298/1990.

Massima n. 16523

Non puo' parlarsi di un diritto soggettivo pieno e incondizionato rispetto a prestazioni sanitarie che oltrepassino i limiti di erogazione legittimamente previsti dalle leggi ordinarie, e legittimamente le prestazioni erogate - in aggiunta a quelle del Servizio sanitario nazionale - in favore di anziani "non autosufficienti" ricoverati in case di riposo della Provincia di Trento sono limitate in base a parametri riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, primo e secondo comma, L. prov. Trento 15 marzo 1983, n. 6, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 116 Cost., nonche' agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19, l. n. 833 del 1978).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria) sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 116 della Costituzione, nonché agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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