Corte costituzionale

Sentenza n. 443/1990

Corte cost., sent. 12 ottobre 1990, n. 443

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
443/1990
Data di deposito
12 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:443

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16462

L'azione di restituzione o risarcitoria ha carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicche' essa subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, con una subordinazione che si realizza fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale: esigenza particolarmente perseguita dai nuovi riti speciali che, con i loro incentivi, concorrono a promuovere celerita' e speditezza. - S. n. 171/1982.

Massima n. 16463

Il fatto che il danneggiato non possa - per effetto delle norme impugnate - partecipare al processo penale non incide, in modo apprezzabile, sul diritto costituzionalmente garantito della difesa, ne' su quello primario dell'agire in giudizio, restando impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile ed evitandosi, al tempo stesso, di confliggere con le esigenze di speditezza del processo penale. Ogni separazione dell'azione civile dal processo penale non puo' essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalita' di detta tutela, che generalmente e' alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, puo' scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello "alla speditezza del processo penale". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice decida sulla domanda proposta dalla parte civile per le restituzioni, il risarcimento del danno e la relativa liquidazione, o, in caso di domanda generica, per il pagamento di una provvisionale nei limiti del danno gia' accertato o, infine, sull'eventuale pubblicazione della sentenza). - S. nn. 166/1975 e 171/1982.

Massima n. 16464

L'esclusione del potere per il giudice penale di decidere sulle domande proposte dalla parte civile gia' costituita, in caso di applicazione della pena su concorde richiesta del P.M. e dell'imputato, non comporta violazione del principio del giudice naturale quando consegue al verificarsi di una determinata condizione espressamente prevista in via generale dalla legge, specie quando, come nella fattispecie, la competenza cosi' sottratta al giudice penale e' una competenza originariamente spettante al giudice civile al quale viene cosi' restituita. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, nelle stesse parti di cui alla precedente massima). - S. nn. 164/1983, 207/1987 e 641/1987.

Massima n. 16465

Nell'ipotesi di applicazione della pena su concorde richiesta del P.M. e dell'imputato il divieto per il giudice di decidere sulle domande proposte dalla parte civile, gia' costituita, non viola il principio di uguaglianza in quanto il riconoscimento dei benefici concessi all'imputato a scapito della parte civile, l'impossibilita' per i danneggiati da reati punibili meno gravemente di fruire dell'immediata pronuncia in sede penale sull'azione civile, sempre fruibile invece dai danneggiati da reati piu' gravi ed, infine, l'eventualita' a fronte di identico reato che la parte civile venga esclusa dal solo giudizio relativo all'imputato che si avvale del rito speciale, trovano giustificazione nella diversa posizione dell'imputato rispetto a quella della parte civile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, c.p.p. (v. massima B)).

Massima n. 16466

E' privo di qualsiasi giustificazione il divieto posto al giudice penale dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, nella parte relativa al potere di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali incontrate dalla parte civile sia per la costituzione nel processo penale sia nel caso, ancora piu' grave, in cui l'azione civile, inizialmente proposta davanti al giudice civile, sia stata trasferita nel processo penale in quanto la mancata decisione sull'azione civile esercitata nel processo penale dal soggetto cui il reato ha recato danno non puo' essere ricollegata ne' ad una determinazione dell'interessato, ne' a qualcosa di addebitabile a lui, ma soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 444, secondo comma, secondo periodo, per contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo eventualmente disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

Massima n. 16467

Manifesta inammissibilita' della questione per mancanza di rilevanza della stessa, riguardando la norma impugnata le parti dei giudizi civili o amministrativi e non potendo la stessa mai trovare applicazione in un giudizio penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;

Dichiara non fondate le altre questioni di legittimità dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, nel codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, secondo periodo, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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