Corte costituzionale

Sentenza n. 433/1990

Corte cost., sent. 3 ottobre 1990, n. 433

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
433/1990
Data di deposito
3 ottobre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:433

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16391

L'articolazione del regime processuale dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, e' giustificata dalla diversa natura dell'illecito nei due generi di violazioni distinti dalla legge. Non e' infatti irrazionale che all'opposizione alle ingiunzioni fondate sull'accertamento amministrativo di violazioni comportanti l'omesso pagamento di contributi o premi (controversia previdenziale in senso stretto), sia riservata la disciplina processuale, innanzi al giudice del lavoro, degli artt. 442 ss. cod.proc.civ. e, con essa, mantenuto il doppio grado del giudizio di merito, e che, invece, per le altre violazioni, di carattere meramente formale, sia stata prevista l'applicazione - piu' conveniente all'economia dei giudizi - della piu' agile procedura, innanzi al pretore, regolata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981. Ne' vale in contrario il rilievo che in certe circostanze di carattere eccezionale essa puo' risultare distorta a causa di disfunzioni dell'attivita' amministrativa rimediabili con una migliore organizzazione e una maggiore efficenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689).

Massima n. 16395

Il diverso regime processuale dell'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, a seconda che si tratti di violazioni comportanti evasioni contributive o violazioni di adempimenti formali, previsto dall'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, non comporta una lesione del diritto di difesa. Non per quanto riguarda i mezzi di prova, che anzi l'art. 23, sesto comma, stessa legge - applicabile per le violazioni del secondo tipo - ammette la prova testimoniale con maggiore larghezza dell'art. 421 cod.proc.civ., applicabile nel giudizio di opposizione alle ingiunzioni emesse dall'INPS; ne' a cagione dell'inappellabilita' della sentenza (art. 23, ultimo comma), atteso che il doppio grado della giurisdizione di merito non e' un principio costituzionalmente garantito. Ne' si puo' trarre argomento dal fatto che, nel caso in cui l'uno e l'altro procedimento vertano su violazioni inerenti allo stesso rapporto di lavoro, il giudice del lavoro, investito dell'opposizione dell'ordinanza ingiuntiva per le violazioni del primo tipo, potrebbe trovarsi vincolato sul punto dell'esistenza del rapporto di lavoro, perche' il giudicato, formatosi nell'altro giudizio mediante ordinanza di convalida del provvedimento opposto (art. 23, quinto comma), fa stato limitatamente all'obbligo di adempiere la sanzione pecuniaria irrogata, mentre ad ogni altro effetto non impedisce che l'esistenza del rapporto di lavoro possa essere rimessa in discussione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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