Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1990
Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 31 gennaio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 2, legge n. 191 del 31 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 16063
Gli artt. 23 e 52 della Costituzione, nello stabilire una riserva di legge in ordine alla previsione e regolamentazione del servizio militare, hanno attribuito al cittadino obbligato un vero e proprio diritto a conoscere con certezza il periodo di vita in cui, sottratto alle sue normali occupazioni, dovra' assolvere all'obbligo impostogli dalla Costituzione. Sicche', similmente a quanto previsto dal legislatore in via ordinaria per i giovani arruolati, che restano soggetti alla chiamata di leva nel corso dell'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', anche coloro che hanno rinviato per motivi di studio l'assolvimento dell'obbligo di leva devono poter beneficiare di un termine certo di chiamata alle armi. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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