Corte costituzionale

Sentenza n. 382/1990

Corte cost., sent. 31 luglio 1990, n. 382

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
382/1990
Data di deposito
31 luglio 1990
Data di decisione
12 luglio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:382

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 3, decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
  • legge n. 38 del 28 febbraio 1990
  • art. 17, decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
  • art. 2, comma 1, bis, decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
  • art. 25, comma 5, decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 16399

La riserva di legge stabilita dall'art. 119, comma primo, Cost., non consente che la determinazione dei criteri di ripartizione del "residuo importo di mille miliardi" del fondo comune regionale sia demandata alla discrezionalita' governativa senza porre alcun limite ad essa, e a tal fine non e' idoneo ne' il rinvio a una generica finalita' perequativa ne' la previsione del parere obbligatorio (ma non vincolante) della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni (e Province autonome). E' percio' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 119, comma primo, Cost. (assorbito ogni ulteriore profilo) - l'art. 17, comma terzo, d.l. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito nella l. 28 febbraio 1990 n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune ivi indicato sara' "ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". - S. n. 307/1983.

Massima n. 16401

L'art. 17 del d.l. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito nella l. n. 38 del 1990 - pur integrando l'ammontare complessivo del fondo comune regionale per assicurarne una consistenza pari a seimila miliardi per l'anno 1990 - non ne altera, nella sostanza, il collegamento con le quote di tributi erariali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 17 cit., sollevata in riferimento all'art. 119 Cost., sotto il profilo della certezza delle entrate regionali).

Massima n. 16402

La concessione ai comuni con meno di cinquemila abitanti di mutui ventennali con ammortamento totale a carico dello Stato per l'esecuzione di opere pubbliche relative ad acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento di rifiuti solidi urbani, non altera le competenze relative ai programmi e alle attivita' cui si riferiscono i finanziamenti, e dunque non esime dal rispetto della programmazione regionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo "bis", del d.l. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito nella legge n. 38 del 1990).

Massima n. 16404

L'albo nazionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale - istituito presso il Ministero della sanita' nell'ambito dell'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie - non comporta soppressione degli albi regionali ne' interferenza nella tenuta di essi, riguardando soltanto i beni e i servizi di competenza di organi ed enti statali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 25, comma quinto, terzo periodo, d.l. n. 415 del 28 dicembre 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 245/1984.

Massima n. 16405

Poiche' i beni e servizi sanitari cui si riferisce l'art. 25, comma quinto, del d.l. n. 415 del 1989, sono soltanto quelli di competenza di organi ed enti statali, l'emanando atto di "indirizzo e di coordinamento" del Ministro della sanita' diretto a stabilirne i criteri di acquisto e d'approvvigionamento non puo' alludere alla omologa funzione che il governo esercita nei confronti delle autonomie regionali, ma riguarda necessariamente i poteri di direttiva che il Ministro della sanita' possiede verso gli organi e gli enti statali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 25, comma quinto, quarto periodo, del d.l. n. 415 cit., convertito nella l. n. 38 del 1990,, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.). - v. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 ("Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie"), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune ivi indicato sarà "ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, nelle disposizioni restanti rispetto a quella precedentemente indicata, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo bis, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, terzo periodo, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, quarto periodo, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze