Corte costituzionale

Sentenza n. 364/1990

Corte cost., sent. 24 luglio 1990, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
364/1990
Data di deposito
24 luglio 1990
Data di decisione
11 luglio 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:364

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 226 del 14 febbraio 1975
  • art. 16, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
  • art. 1, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938

Parametri

Massime

Massima n. 16375

Il d.P.R. 14 febbraio 1975 n. 226, recante il nuovo statuto-tipo degli Istituti autonomi per le case popolari, ha indubbiamente natura regolamentare, sia per il contenuto dispositivo che per il procedimento di formazione, e non e' percio' suscettibile di controllo diretto di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 2 del predetto d.P.R., in riferimento agli artt. 2, 3, 42, comma secondo, e 47, comma secondo, Cost.). - S. nn. 504/1988 e 1104/1988.

Massima n. 16377

La possibilita' di espropriazione forzata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione della garanzia ipotecaria dei mutui contratti dagli I.A.C.P. non puo' attualmente pregiudicare le aspettative dei conduttori assegnatari, essendo stata abrogata la previgente normativa sul trasferimento ad essi della proprieta' degli alloggi (art. 27, l. n. 513 del 1977). Quanto al bilanciamento fra i contrapposti interessi della tutela del credito fondiario e della preservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, esso e' riservato alle scelte discrezionali del legislatore. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 2, 3, 42, comma secondo, e 47, comma secondo, Cost. - degli artt. 1 e 16, r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, in quanto consentono l'ipoteca e la conseguente esecuzione forzata sugli immobili degli I.A.C.P.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) e dell'art. 2 del d.P.R. 14 febbraio 1975, n. 226 (Approvazione del nuovo statuto-tipo degli istituti autonomi per le case popolari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, secondo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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