Corte costituzionale
Sentenza n. 364/1990
Corte cost., sent. 24 luglio 1990, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/1990
- Data di deposito
- 24 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 226 del 14 febbraio 1975
- art. 16, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
- art. 1, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
Parametri
Massime
Massima n. 16375
Il d.P.R. 14 febbraio 1975 n. 226, recante il nuovo statuto-tipo degli Istituti autonomi per le case popolari, ha indubbiamente natura regolamentare, sia per il contenuto dispositivo che per il procedimento di formazione, e non e' percio' suscettibile di controllo diretto di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 2 del predetto d.P.R., in riferimento agli artt. 2, 3, 42, comma secondo, e 47, comma secondo, Cost.). - S. nn. 504/1988 e 1104/1988.
Massima n. 16377
La possibilita' di espropriazione forzata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione della garanzia ipotecaria dei mutui contratti dagli I.A.C.P. non puo' attualmente pregiudicare le aspettative dei conduttori assegnatari, essendo stata abrogata la previgente normativa sul trasferimento ad essi della proprieta' degli alloggi (art. 27, l. n. 513 del 1977). Quanto al bilanciamento fra i contrapposti interessi della tutela del credito fondiario e della preservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, esso e' riservato alle scelte discrezionali del legislatore. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 2, 3, 42, comma secondo, e 47, comma secondo, Cost. - degli artt. 1 e 16, r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, in quanto consentono l'ipoteca e la conseguente esecuzione forzata sugli immobili degli I.A.C.P.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) e dell'art. 2 del d.P.R. 14 febbraio 1975, n. 226 (Approvazione del nuovo statuto-tipo degli istituti autonomi per le case popolari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, secondo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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