Corte costituzionale
Sentenza n. 363/1990
Corte cost., sent. 24 luglio 1990, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 363/1990
- Data di deposito
- 24 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:363
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento del provveditore agli studi
- decreto prefettizio del 3 novembre 1989
- decreto prefettizio del 23 ottobre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 16025
Con la sent. n. 396 del 1988, la Corte, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale della coatta qualificazione pubblicistica generalizzata impressa dall'art. 1 della legge n. 6972 del 1890 alle IPAB - e tanto al fine di rendere possibile il superamento delle sue conseguenze preclusive da parte di singole istituzioni - si e' limitata a indicare, in motivazione, come percorribile da queste ultime, in attesa di un nuovo assetto legislativo organico della materia, la via giudiziaria o amministrativa per il conseguimento della "qualificazione privatistica" aderente alla loro effettiva natura, da verificare alla stregua di criteri frattanto emersi nella legislazione positiva, senza con cio' fornire la base a una interpretazione delle norme della predetta legge n. 6972 del 1890 rimaste in vigore, nel senso che la mancata sperimentazione della via indicata implichi il venir meno dell'autonomia statutaria da esse riconosciuta agli enti interessati.
Massima n. 16026
Secondo principi gia' enunciati dalla Corte e non modificati dalla piu' recente sent. n. 396 del 1988 (v. massima A), i poteri concernenti la regolamentazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, relativamente alla struttura e composizione dei loro organi di amministrazione nonche' alla nomina e alla rinnovazione dei relativi componenti, in quanto rimessa in via esclusiva, dagli artt. 4 e 9 della l. 17 luglio 1890, n. 6972, alle tavole di fondazione e agli statuti delle istituzioni stesse, sono insuscettivi di essere considerati funzioni in materia di beneficenza pubblica, oggetto di trasferimento alle regioni (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9). Sono pertanto inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla regione Toscana in relazione al decreto del Prefetto di Arezzo 3 novembre 1989, nella parte in cui nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola materna "Del Secco Abelli" con sede in Levane, frazione di Montevarchi, nonche' in relazione agli atti del Provveditore agli Studi di Arezzo di nomina, rispettivamente, di un componente dello stesso Consiglio e di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Asilo infantile "Palazzeschi" con sede in Subbiano. -S. n. 195/1987.
Massima n. 16027
Le funzioni amministrative di vigilanza sull'osservanza della l. 17 luglio 1890, n. 6972, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, nonche' sull'osservanza di tutte le leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza - demandate dall'art. 44 ss. della predetta l. n. 6972 del 1890, rispettivamente al Ministro dell'interno e, per ogni Provincia, al Prefetto (che ne incarica un consigliere di Prefettura) - sono state sicuramente trasferite alle regioni dall'art. 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (cfr. anche l'art. 136, del d.P.R. n. 616 del 1977) e dall'art. 22 del detto d.P.R. n. 616, in quanto comprese nelle funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica". A dette funzioni sono riconducibili - nella specie - gli atti, non previsti dagli Statuti degli enti interessati, con i quali il Prefetto, sulla base delle nomine avvenute, ha dichiarato composto in un dato modo il Consiglio di ciascun ente, al fine di dare suggello alla sua esistenza e inizio al suo concreto e formale funzionamento, e in tal modo invadendo le competenze regionali. Non spettano quindi allo Stato poteri di vigilanza, come esercitati dal Prefetto di Arezzo con il decreto 3 novembre 1989 e con il decreto 23 ottobre 1989, mediante la determinazione della Composizione del Consiglio di amministrazione rispettivamente della Scuola materna "Del Secco Abelli" e dell'Asilo infantile "Palazzeschi", e per l'effetto sono annullati i due decreti nella parte relativa.
Massima n. 16028
Stante che le regioni sono subentrate al disciolto Ente della Gioventu' italiana (art. 2, l. 18 novembre 1975, n. 764), la sostituzione da parte del Prefetto alla Regione Toscana nella nomina di un membro di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, demandata dal relativo statuto a tale Ente, costituisce atto - non previsto dallo statuto - oggettivamente riconducibile a un potere - non attribuito dalla legge - di controllo sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni in tema di assistenza e beneficenza pubblica, eppercio' da ritenersi invasivo dell'autonomia costituzionalmente garantita alla regione stessa. Non spettano quindi allo Stato poteri di controllo sostitutivo nei confronti della regione Toscana come esercitati dal Prefetto di Arezzo con i decreti 3/11/1989 e 23/10/1989, in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione rispettivamente della Scuola materna "Del Secco Abelli" e dell'Asilo infantile "Palazzeschi", gia' demandata alla Gioventu' italiana, e per l'effetto sono annullati i decreti stessi nella parte relativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi:
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti in relazione al decreto del Prefetto di Arezzo 3 novembre 1989, nella parte in cui nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola materna Del Secco Abelli con sede in Levane, frazione di Montevarchi, nonché in relazione agli atti del Provveditore agli Studi di Arezzo di nomina, rispettivamente, di un componente dello stesso Consiglio e di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Asilo infantile Palazzeschi con sede in Subbiano;
dichiara che non spettano allo Stato poteri di vigilanza, come esercitati dal Prefetto di Arezzo con il decreto 3 novembre 1989 e con il decreto 23 ottobre 1989 mediante la determinazione della composizione del Consiglio di amministrazione rispettivamente della Scuola materna Del Secco Abelli e dell'Asilo infantile Palazzeschi, e per l'effetto annulla i due decreti nella parte relativa;
dichiara che non spettano allo Stato poteri di controllo sostitutivo nei confronti della Regione come esercitati dal Prefetto di Arezzo con i decreti suindicati in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione rispettivamente della Scuola materna Del Secco Abelli e dell'Asilo infantile Palazzeschi, già demandata alla Gioventù italiana, e per l'effetto annulla i decreti stessi nella parte relativa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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