Corte costituzionale

Sentenza n. 333/1990

Corte cost., sent. 13 luglio 1990, n. 333

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
333/1990
Data di deposito
13 luglio 1990
Data di decisione
26 giugno 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:333

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15890

La delegabilita' delle funzioni di P.M. nel giudizio pretorile ad ufficiali di polizia giudiziaria non viola il principio della obbligatorieta' dell'azione penale - sotto il profilo che in caso di omessa contestazione di reati concorrenti o di nuovi fatti il P.M. delegato, in quanto non magistrato, non sarebbe colpito da sanzione alcuna - non essendo previste sanzioni nelle stesse ipotesi nemmeno per l'inerzia del P.M. magistrato; ne' rileva che il P.M. delegato non godrebbe delle garanzie di autonomia e indipendenza proprie dei giudici, perche' l'essere la magistratura un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere non esclude l'ammissibilita' del conferimento a persone estranee di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia, e non essendo le persone di volta in volta chiamate a rappresentare il P.M. inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale ne' inserite nell'ordine giudiziario, e' ovvio che non possono trovare applicazione le disposizioni che concernono i magistrati professionali. D'altro canto, la delega del P.M. non crea forme di dipendenza dal delegante posto che anche il P.M. delegato agisce con piena autonomia, e la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria non rende lo stesso subordinato al potere esecutivo cui appartiene in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attivita' di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di P.M., sicche' nessuna minaccia alla indipendenza puo' venire da tale rapporto. Ne' sussiste eccesso di delega dato che nella legge di delegazione solo la direttiva n. 103 impone la distinta attribuzione delle funzioni di P.M. e di giudice, e questo obiettivo e' stato realizzato mediante la istituzione della Procura della Repubblica presso le Preture circondariali, mentre nulla e' detto in ordine alla individuazione degli organi ai quali possono essere attribuite le funzioni di P.M. nel giudizio pretorile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 112, 107, ultimo comma, e 76 Cost. - degli artt. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 nel testo modificato dall'art. 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, e 162, secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 123/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) nel testo modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), e dell'art. 162, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 112, 107, ultimo comma, e 76 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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