Corte costituzionale
Sentenza n. 329/1990
Corte cost., sent. 13 luglio 1990, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 329/1990
- Data di deposito
- 13 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:329
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 11, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
- art. 10, legge n. 79 del 25 marzo 1983
- art. 10, comma 5, decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 16326
Spetta alla discrezionalita' del legislatore, con la salvaguardia dei valori costituzionali, apprestare le misure atte ad agevolare l'adempimento dei compiti dei coniugi nella famiglia, ed e' altresi' devoluto a tale discrezionalita' disporre in merito ai modi e alla misura del trattamento di quiescenza. Peraltro non si presta a censure, ne' in riferimento agli artt. 31 e 37, ne' in riferimento all'art. 36 Cost., l'uso del potere di apprezzamento dell'artefice delle leggi, quando, mantenendo - con l'art. 10, comma quinto, del d.l. n. 17 del 1983, conv. con modificazioni nella legge n. 79 del 1983 - il particolare beneficio riconosciuto alla donna lavoratrice dal terzo comma dell'art. 42 d.P.R. n. 1092 del 1973, e quindi l'anticipata maturazione del diritto alla pensione, ha avuto riguardo al maggiore impegno che normalmente si richiede alla donna nell'ambito familiare. Mentre, differendo, solo, l'erogazione dell'assegno previdenziale, ha inteso contrastare il fenomeno del troppo precoce pensionamento. In ogni caso, ha avuto cura di non pregiudicare le posizioni acquisite e di consentire a ciascuna dipendente (suindicato art. 10, sesto comma) di valutare la propria convenienza, in relazione a quanto dettato dalla nuova disciplina. - S. nn. 252/1983, 531/1988 e 374/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma quinto, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 21, comma undicesimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Legge finanziaria 1984), sollevata, in riferimento agli artt. 31, 36 e 37 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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