Corte costituzionale

Sentenza n. 285/1990

Corte cost., sent. 14 giugno 1990, n. 285

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
285/1990
Data di deposito
14 giugno 1990
Data di decisione
11 giugno 1990
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:285

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza della Corte di cassazione - sez. V pen. n. 2734 del 12 dicembre 1989
  • art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 16038

Secondo il principio costantemente ribadito dalla Corte, nulla vieta che un conflitto di attribuzione tragga origine da un atto giurisdizionale, se ed in quanto si deduca derivarne una invasione della competenza costituzionalmente garantita alla Regione, dovendosi ricomprendere nella categoria in questione ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. In particolare, in caso di conflitto riguardante una sentenza della Corte di cassazione, stante la mancanza di mezzi di impugnazione avverso di essa, non possono sorgere nemmeno eventuali problemi relativi alla possibile concomitanza tra giudizio sul conflitto e giudizio di impugnazione. - S. nn. 110/1970, 211/1972, 178/1973, 289/1974, 75/1977, 183/1981, 70/1985, 66/1964.

Massima n. 16039

Non costituisce denunzia di "error in iudicando" ed e' pertanto ammissibile ai fini del giudizio davanti alla Corte, il conflitto di attribuzione nel quale la regione contesti la avvenuta disapplicazione, da parte della Corte di cassazione, di leggi regionali sia sotto il profilo di una loro equiparazione ad atti amministrativi sia in quanto ritenute costituzionalmente illegittime: ove accertata, anche la disapplicazione che avvenga in un solo caso integra una lesione della competenza legislativa regionale garantita dal'art. 117 Cost. - S. nn. 289/1974, 70/1985; O. nn. 77/1981, 98/1981, 244/1988, 245/1988, 246/1988.

Massima n. 16040

La disapplicazione da parte della Corte di cassazione delle leggi della regione Emilia-Romagna nn. 7 del 1983, 13 del 1984 e 42 del 1986, effettuata considerando le stesse - in quanto recettive della deliberazione dell'8 maggio 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3, L. 10 maggio 1976, n. 319 (in materia di sanzioni per inquinamenti derivanti da allevamenti suinicoli) - alla stregua di un atto amministrativo, costituisce esercizio di potere del tutto abnorme, non previsto dal nostro ordinamento costituzionale, con palese violazione degli artt. 101, secondo comma, e 117, primo comma Cost.. Nella specie, inoltre, la pretesa della S.C. di sindacare la legittimita' costituzionale della predetta normativa, integra violazione dell'art. 134 Cost. (non essendo il caso assimilabile al conflitto di leggi statali o regionali con regolamenti comunitari, nei cui confronti l'ordinamento interno non e' piu' operante) atteso che, il principio, tra i basilari del nostro sistema costituzionale - per il quale il giudice, ove dubiti della legittimita' di una legge deve adire la Corte costituzionale, che sola puo' esercitare tale sindacato, pronunciandosi, se la questione sia riconosciuta fondata, con sentenze aventi efficacia erga omnes - non puo' soffrire eccezione alcuna. Non spetta quindi allo Stato, e per esso alla Corte di cassazione, disapplicare le leggi nn. 7 del 1983, 13 del 1984 e 42 del 1986 della Regione Emilia-Romagna e di conseguenza e' annullata la sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, n. 2734 del 12 dicembre 1989.

Massima n. 16047

Nel caso di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione concernente una sentenza della Corte di cassazione (v. massima C), di rigetto di un ricorso, il vizio parziale di incompetenza di cui sia affetta la relativa motivazione, pur in presenza di autonomi e distinti motivi di giudizio, rende conseguenziale e necessario l'annullamento dell'intera decisione.

Massima n. 16050

Nel caso di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione concernente una sentenza della Corte di cassazione, con la quale sono state disapplicate leggi regionali adducendo la loro illegittimita'(v. massima C), l'accertamento della sussistenza o meno di tale illegittimita' non e' strumentale alla soluzione del conflitto e la relativa questione risulta pertanto irrilevante. (Rigetto di una eccezione volta a far dichiarare il conflitto proposto "privo di fondamento"). - S. n. 162/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte di cassazione, disapplicare le leggi nn. 7 del 1983, 13 del 1984 e 42 del 1986 della regione Emilia-Romagna;

Annulla di conseguenza la sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, n. 2734 del 12 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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