Corte costituzionale
Sentenza n. 284/1990
Corte cost., sent. 14 giugno 1990, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/1990
- Data di deposito
- 14 giugno 1990
- Data di decisione
- 11 giugno 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:284
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15657
Va respinto l'assunto che la riduzione della pena, prevista come necessaria conseguenza dell'adozione del rito abbreviato, non essendo in rapporto alla natura del reato, ne' alla personalita' del soggetto, renderebbe possibile una ingiustificata disparita' di trattamento fra imputati del medesimo reato, in contrasto con il principio di eguaglianza. La riduzione della pena in conseguenza dell'adozione del rito abbreviato presuppone infatti la richiesta dell'imputato che, a sua volta, comporta la rinuncia alle maggiori possibilita' di verifica dei fatti offerta dal dibattimento, nonche' una limitazione del potere di proporre appello contro la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio. Che poi si tratti di un'attivita' dell'imputato in sede processuale non attinente alla commissione del reato, e' questione che nulla ha a vedere con il principio di uguaglianza, e del resto gia' l'art. 133 cod. pen. prevede, ai fini della determinazione della pena, che venga presa in considerazione la condotta dell'imputato contemporanea o susseguente al reato. Nemmeno puo' essere in contrasto con detto principio il fatto che alla richiesta dell'imputato perche' il giudizio abbreviato abbia corso, corrisponda il consenso del pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 442, comma secondo, e 561, comma terzo, cod. proc. pen. 1988, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 15661
L'art. 112 Cost. impone al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale, ma poiche' nulla stabilisce - e non potrebbe essere altrimenti - circa i tempi ed i modi nei quali l'azione debba essere espletata, la relativa regolamentazione e' rimessa al legislatore ordinario. Non si puo' pertanto non ritenere che l'azione penale sia effettivamente esercitata allorche' il pubblico ministero, consentendo alla richiesta del giudizio abbreviato formulata nel corso delle indagini preliminari dalla persona ad esse sottoposta, emette, a norma dell'art. 560, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, il decreto di citazione a giudizio e trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, essendo sufficiente rilevare in proposito che tale decreto contiene fra l'altro l'imputazione, la cui formulazione implica esercizio dell'azione penale. Il potere del pubblico ministero di consentire che essa possa sfociare nel nuovo tipo di giudizio denominato abbreviato rientra cosi' nel quadro delle sue funzioni e delle sue responsabilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, e 561, terzo comma, del codice di procedura penale del 1988 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di Ragusa con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 560, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988 in riferimento all'art. 112 della Costituzione, sollevata con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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