Corte costituzionale

Sentenza n. 275/1990

Corte cost., sent. 31 maggio 1990, n. 275

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
275/1990
Data di deposito
31 maggio 1990
Data di decisione
23 maggio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:275

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15861

Se e' vero che il fenomeno prescrittivo si sottrae - diversamente da quanto accade per l'amnistia - a qualsiasi discrezionalita' in sede normativa (o meglio questa si esaurisce nella valutazione astratta del tempo necessario a prescrivere a seconda del tipo di reato), non altrettanto puo' dirsi per quanto riguarda la sede applicativa, in cui l'istituto si presenta con caratteri non dissimili da quelli dell'amnistia, specialmente quando la sua applicazione, improvvisa ed inaspettata, dipenda dal riconoscimento di attenuanti o da un giudizio di bilanciamento sicuramente discrezionali, non meno di quanto lo sia, sul piano normativo, la concessione dell'amnistia. E' quindi privo di ragionevolezza rispetto ad una situazione processuale improntata a discrezionalita', che l'interesse generale di non perseguire reati, il cui ricordo insieme all'allarme sociale siano cessati, sorto a causa di circostanze comunque non dominabili dalle parti, debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di privarlo del diritto alla difesa, inteso come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo (assorbito il profilo attinente alla denunciata violazione dell'art. 27, comma secondo), Cost. -, l'art. 157 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato. - S. nn. 175/1971, 202/1971.

Massima n. 15862

In seguito alla dichiarazione di illegittimita' dell'art. 157 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunciata dall'imputato (v. massima A) il diritto dell'imputato che, per ottenere, attraverso i necessari accertamenti, il riconoscimento dell'innocenza, intenda rinunciare alla prescrizione, non trova ostacolo nel disposto dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930 (art. 129 cod. proc. pen. vigente) per cui, in caso di prescrizione del reato, se gia' non risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non e' preveduto come reato, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo. E' infatti ovvio che in presenza della rinuncia alla estinzione, il giudice non potra' dare ad essa immediata applicazione perche' il reato non e' estinto, e dovra' quindi dare ingresso alle prove richieste e pronunciarsi sulla imputazione; mentre, in ogni altro caso, resta piena la validita' della disposizione processuale anche nel suo secondo comma, cosi' come delineata dal legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152, cpv., cit., sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 27, comma secondo, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del codice penale nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, codice procedura penale del 1930, con riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche, con ordinanza 31 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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