Corte costituzionale
Sentenza n. 242/1990
Corte cost., sent. 15 maggio 1990, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/1990
- Data di deposito
- 15 maggio 1990
- Data di decisione
- 3 maggio 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto legislativo n. 589 del 5 maggio 1948
- art. 7, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 100, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 16008
Ove il giudice 'a quo' abbia "definito in senso negativo" il merito della causa formulando (sia pur "allo stato") un giudizio non ipotetico ma immediatamente e definitivamente applicativo della legge indubbiata, la questione di legittimita' costituzionale sollevata contestualmente alla decisione e' irrilevante per difetto di pregiudizialita', non dipendendo da essa la (gia' intervenuta) decisione della controversia.
Massima n. 16015
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, e 4, d.lgs. 5 maggio 1948 n. 589 - impugnati in quanto riservano al Governo, con piena discrezionalita', la nomina del procuratore generale della Corte dei Conti - difetta di pregiudizialita', ed e' percio' inammissibile per irrilevanza, essendo stata sollevata contestualmente alla decisione del merito della controversia oggetto del giudizio 'a quo'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti") e dell'art. 4 del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 589 ("Riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio col provvedimento indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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