Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1990

Corte cost., sent. 13 aprile 1990, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
215/1990
Data di deposito
13 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:215

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47-ter, comma 1, n. 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 13, legge n. 663 del 10 ottobre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 15610

La previsione dell'art. 47 ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosi' come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), secondo cui soltanto alla madre detenuta viene riconosciuto, mediante la concessione della detenzione domiciliare, il diritto-dovere di assistere la prole infratreenne, nega implicitamente al genitore l'esercizio dello stesso diritto e l'adempimento dell'identico dovere per il caso in cui la madre manchi o sia assolutamnente impossibilitata ad espletare quel compito. La manifesta incompatibilita' di tale normativa nei confronti dell'art. 3 della Costituzione emerge particolarmente dal collegamento con i principi consacrati negli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione stessa. Il riconoscimento della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, su cui e' ordinato il matrimonio, e il riconoscimento stesso dei diritti della famiglia (art. 29), il dovere e il diritto dei genitori di mantenere ed educare i figli con pari responsabilita', e sopratutto, le provvidenze che la legge deve disporre affinche' siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacita' (art. 30), la protezione che la Carta fondamentale accorda all'infanzia, sollecitando la Repubblica a favorire gli istituti necessari a tale scopo (art. 31), rappresentano infatti un complesso di eminenti valori che rendono intollerabile la suddetta discriminazione. L'art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 va percio' dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole in eta' inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. - S. n. 1/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47- ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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