Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1990
Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1990
- Data di deposito
- 12 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 30-ter, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 53-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 17, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 2, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 14-ter, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 16707
Il permesso premio previsto dall'ordinamento penitenziario (art. 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) ha una funzione propulsivo-promozionale: da un lato infatti costituisce incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, in assenza di particolare pericolosita' sociale, quale conseguenza della regolare condotta tenuta dal condannato; dall'altro costituisce altresi' uno strumento, esso stesso, di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella societa'.
Massima n. 16708
Il permesso premio previsto dall'ordinamento penitenziario e' concesso sulla base di una valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza fondata sulla meritevolezza del beneficiario. A differenza dalla liberazione condizionale, e, in genere, dalle misure alternative alla detenzione, la concessione del permesso - premio non rappresenta un diritto del detenuto. - S. n. 282/1989
Massima n. 16709
Poiche' le misure alternative alla detenzione, che sostituiscono al rapporto esecutivo della pena carceraria altro, diverso rapporto esecutivo, attinente alla particolare misura alternativa applicata, sono pur sempre caratterizzate da un coefficiente di afflittivita' limitativa della liberta' del condannato, opportunamente le sentenze della Corte costituzionale n. 343 del 1987 e 282 del 1989 hanno corretto l'automatismo che, in sede di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale, il legislatore aveva previsto attraverso la totale esclusione, dal computo della durata della pena detentiva, del tempo trascorso nei successivamente revocati affidamento e liberta' condizionale. Poiche', al contrario, il permesso premio non sostituisce alcun rapporto esecutivo alla temporaneamente sospesa esecuzione della pena carceraria, rimanendo il soggetto beneficiario nella condizione di condannato alla pena detentiva in liberta' per permesso premio e poiche', quindi, nessuna afflittivita' limitativa della liberta' del condannato caratterizza il permesso premio (non potendosi considerare rilevanti a tali fini le cautele delle quali, a norma degli artt. 30, comma primo, e 30 ter, comma sesto, dell'ordinamento penitenziario, puo' essere munita la concessione del permesso premio), non irragionevolmente e' previsto che, nella ipotesi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si e' dimostrato meritevole del beneficio, sia escluso dal computo della pena detentiva il tempo trascorso in permesso premio (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13 della Costituzione). - S. nn. 343/1987 e 282/1989
Massima n. 16710
La non prevista partecipazione personale dell'interessato nel procedimento sul reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che decide sulla esclusione del computo del tempo trascorso in permesso premio nella durata della pena detentiva, non preclude il diritto di difesa dell'interessato, il quale puo', ove lo ritenga, presentare proprie memorie e, del resto, una tale disciplina delle modalita' di esercizio del diritto di difesa non appare manifestamente irrazionale in considerazione della particolare natura dei permessi premio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 ter terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 introdotto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza dell' 11 luglio 1989;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-ter, terzo comma, della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost., dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli dell'11 luglio 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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