Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1990

Corte cost., sent. 16 marzo 1990, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1990
Data di deposito
16 marzo 1990
Data di decisione
7 marzo 1990
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:126

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989

Parametri

  • art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 90, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 117, Costituzione
  • art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 91, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 125, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 101, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 79, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 69, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Massime

Massima n. 15794

Ogni riferimento fatto dalla legge n. 183 del 1989 (sulla difesa del suolo) ai presidenti e ai funzionari delle regioni deve intendersi esteso ai presidenti e ai funzionari delle province autonome ogni volta che venga in questione un bacino al quale le province stesse siano interessate. Non spetta, pertanto, allo Stato costituire le "autorita' di bacino" del Po e dell'Isonzo (nonche' Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione) senza individuare come componenti dei relativi organi il presidente e funzionari della Provincia autonoma di Trento in luogo del presidente e di funzionari della Regione Trentino-Alto Adige; e sono conseguentemente annullati, 'in parte qua', i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 intitolati "Costituzione dell'autorita' di bacino del fiume Po" e "Costituzione dell'autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. - S. n. 85/1990.

Massima n. 15797

In sede di conflitto di attribuzione fra Stato e regioni, non e' possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che e' a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati, potendo tali violazioni farsi valere - nei termini stabiliti dall'art. 2, l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 - nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. - S. nn. 78/1971, 28/1979, 245/1988, 337/1989.

Massima n. 15798

I conflitti di attribuzione proposti dalla Regione Veneto avverso i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 intitolati "Costituzione dell'autorita' di bacino del fiume Adige" e "Costituzione dell'autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione", sono inammissibili, in quanto per un verso si risolvono nella prospettazione di questioni di costituzionalita' (su cui la Corte si e' gia' pronunciata); e per altro verso non riguardano la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, non potendosi, nel caso di specie, considerare integrative di parametri costituzionali le norme (artt. 12 e 14, l. n. 183 del 1989) che la Regione assume violate. - S. n. 85/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe:

dichiara che non spetta allo Stato costituire le "autorità di bacino" del Po e dell'Isonzo (nonché Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione) senza individuare come componenti dei relativi organi il presidente e funzionari della Provincia autonoma di Trento in luogo del presidente e di funzionari della Regione Trentino-Alto Adige e annulla, conseguentemente, in parte qua, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 intitolati "Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po" e "Costituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione";

dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Veneto in relazione ai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 intitolati "Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Adige" e "Costituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione", in riferimento agli artt. 117, 118 e 125 della Costituzione, come attuati dagli artt. 4, 66, 69 quarto comma, 71, 73, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 90, 91, 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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