Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1990

Corte cost., sent. 16 marzo 1990, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/1990
Data di deposito
16 marzo 1990
Data di decisione
7 marzo 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:122

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Umbria del 24 luglio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 15841

Il rinvio governativo illegittimamente reiterato e' atto invalido ma efficace, di guisa che impedisce l'immediata promulgazione della legge regionale cui si riferisce e la Regione deve proporre conflitto di attribuzione per ottenerne l'annullamentpo - S. nn. 80/1989, 973/1988, 158/1988, 154/1967 e 8/1967; O. n. 139/1986.

Massima n. 15843

Non sono piu' deducibili i vizi del rinvio governativo illegittimamente reiterato se ad esso sia seguita un'ulteriore riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale. - S. nn. 80/1989, 79/1989, 158/1988, 8/1967; O. n. 139/1986.

Massima n. 15844

Perche' vi sia corrispondenza fra i motivi del rinvio e quelli del ricorso 'ex' art. 127 Cost., e' sufficiente che nel primo siano prefigurate in forma sintetica le linee essenziali delle censure che verranno poi sviluppate nel ricorso, in modo tale che il Consiglio regionale destinatario del rinvio sia messo in condizione di venire a conoscenza del significato sostanziale delle contestazioni. (Nella specie e' stata respinta l'eccezione di non corrispondenza nonche' di contraddittorieta' fra i motivi del rinvio e quelli del ricorso dello Stato avverso la legge reg. Umbria riappr. il 24 luglio 1989, disciplinante la trasformazione di posti organici delle unita' sanitarie locali). - S. nn. 107/1983, 72/1985; 217/1987, 289/1987 e 325/1987; 162/1988 e 726/1988; 38/1989, 102/1989 e 561/1989.

Massima n. 15845

Esorbita dai limiti costituzionali della potesta' legislativa di attuazione, attribuita alle regioni in materia di stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, la disciplina regionale che - in contrasto con le norme statali - estende al personale extraospedaliero sanitario ed al personale "tecnico" operante negli ospedali la regola della parita' dei posti dei livelli funzionali di assistente (o collaboratore) e coadiutore, prevedendo, altresi', che siano coperti mediante avvisi pubblici riservati i posti di coadiutore risultanti da trasformazione di quelli di collaboratore e assistente. E' percio' incostituzionale - per violazione degli artt. 117 e 97 Cost. - la delibera legislativa reg. Umbria riappr. il 24 luglio 1989. - v. anche S. nn. 610/1988 e 1061/1988.

Massima n. 15846

La mancata deduzione di un vizio di incostituzionalita' da parte del Governo nel corso del procedimento di formazione di una legge regionale, ancorche' costituisca un evento che lo stesso Governo dovrebbe in ogni caso evitare, non comporta di per se' stesso un autonomo vizio di legittimita' costituzionale e non preclude, comunque, che quel vizio possa essere fatto valere successivamente nei modi e nei limiti propri del procedimento in via incidentale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria, intitolata "Norme per la trasformazione dei posti di collaboratore e assistente in posti di coadiutore dei vari profili professionali del personale del ruolo nominativo regionale dei Servizi Sanitari", riapprovata il 24 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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