Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1990
Corte cost., sent. 2 marzo 1990, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, legge della Regione Toscana del 26 settembre 1989
- art. 2, comma 4, legge della Regione Toscana del 26 settembre 1989
- art. 2, comma 2, legge della Regione Toscana del 26 settembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 16064
Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale per il rispetto del principio della corrispondenza tra motivi di rinvio e motivi di impugnazione e' sufficiente che con l'atto di rinvio la regione sia posta in condizione di comprendere la sostanza delle censure prospettate, al fine di poter consapevolmente assumere le proprie decisioni di fronte ai rilievi del Governo. - S. nn. 38/1989, 102/1989, 561/1989.
Massima n. 16095
La circostanza che un ricorso in via principale si fondi sulla pretesa violazione di regole sancite in norme costituzionali espressamente richiamate e' sufficiente ad escludere che la questione proposta col ricorso sia una questione di merito promovibile innanzi alle Camere ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, Cost., anziche' di legittimita', in quanto le prime sono le questioni per la cui risoluzione e' invocato un parametro non codificato in alcuna disposizione costituzionale. - S. n. 991/1988.
Massima n. 16096
La mobilita' del personale del pubblico impiego costituisce un principio fondamentale della materia ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e la legge statale 29 dicembre 1988 n. 554, laddove impone anche alle regioni di subordinare le assunzioni di nuovo personale ai processi di mobilita' nel loro ambito, ha il fine essenziale di dare concreta attuazione al principio stesso. La Regione Toscana disponendo, con l'art. 2 della legge 26 settembre 1989, che le assunzioni di personale devono avvenire previa attivazione delle procedure di mobilita', nonostante l'uso improprio del termine "attivazione" in luogo di quello di "attuazione", si e' sostanzialmente adeguata alle norme di principio contenute nella citata legge n. 554, giacche' il criterio della antecedenza delle operazioni di mobilita' rispetto alle assunzioni di personale costituisce un evidente corollario del principio della mobilita', cui non puo' logicamente sottrarsi l'azione amministrativa della Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989 sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Massima n. 16109
La regioni, secondo la giurisprudenza costituzionale, non rientrano nella categoria degli enti locali. Pertanto, il limite di spesa per le assunzioni di personale straordinario per gli anni 1989 e 1990, posto nei confronti degli enti locali e delle unita' sanitarie locali dal nono comma dell'art. 1 della legge n. 554 del 1988, concerne le regioni esclusivamente nella parte in cui fa riferimento alle unita' sanitarie locali. Non puo' quindi dirsi illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989, per avere stabilito, ai commi secondo e quarto, per le previste assunzioni straordinarie presso la stessa Regione, gli organismi di ricerca, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti turistici regionali, limiti diversi da quello. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi secondo e quarto, della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, 117 e 119 della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989 (Disposizioni per il controllo ed il contenimento della spesa), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 5, 81, 117 e 119 della Costituzione con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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