Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1990

Corte cost., ord. 26 febbraio 1990, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
93/1990
Data di deposito
26 febbraio 1990
Data di decisione
20 febbraio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 151, codice penale militare di pace
  • art. 8, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 15031

V. ordinanza n. 27/1990 - mass. A.

Massima n. 15032

V. ord. n. 27/1990 mass. B.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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