Corte costituzionale
Ordinanza n. 589/1990
Corte cost., ord. 28 dicembre 1990, n. 589
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 589/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:589
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16739
Questioni gia' dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate, ma nella specie manifestamente inammissibili per irrilevanza, non risultando ne' dall'ordinanza di rimessione, ne' dal fascicolo processuale alcuna richiesta di riti speciali. - Per la non fondatezza, e rispettivamente, manifesta infondatezza della questione, riguardo all'art. 247, S. n. 277/1990 e o. nn. 361/1990, 421/1990 e 477/1990, e riguardo all'art. 248 o. nn. 320/1990, 413/1990 e 420/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza del 31 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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