Corte costituzionale
Ordinanza n. 581/1990
Corte cost., ord. 28 dicembre 1990, n. 581
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 581/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:581
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16774
Manifesta inammissibilita' della questione, per irrilevanza della stessa, oltre che per contraddittorieta' della motivazione dell'ordinanza di rinvio, potendosi nel caso gia' senz'altro escludere la esistenza di evidenti cause di non punibilita', prevalenti sull'amnistia, in base alle stesse richieste della difesa e nonostante la lamentata "carenza di atti", dipendente peraltro, anche secondo il giudice 'a quo', dall'art. 431, e non dall'impugnato art. 129, cod. proc. pen..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale militare di Palermo, con due ordinanze datate 31 maggio 1990, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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