Corte costituzionale

Ordinanza n. 581/1990

Corte cost., ord. 28 dicembre 1990, n. 581

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
581/1990
Data di deposito
28 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:581

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16774

Manifesta inammissibilita' della questione, per irrilevanza della stessa, oltre che per contraddittorieta' della motivazione dell'ordinanza di rinvio, potendosi nel caso gia' senz'altro escludere la esistenza di evidenti cause di non punibilita', prevalenti sull'amnistia, in base alle stesse richieste della difesa e nonostante la lamentata "carenza di atti", dipendente peraltro, anche secondo il giudice 'a quo', dall'art. 431, e non dall'impugnato art. 129, cod. proc. pen..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale militare di Palermo, con due ordinanze datate 31 maggio 1990, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze