Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/1990
Corte cost., ord. 2 febbraio 1990, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 31 gennaio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 795 del 25 ottobre 1982
- art. 3, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
- art. 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984
Parametri
Massime
Massima n. 15001
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, in quanto le disposizioni denunciate non sono direttamente attinenti alla titolarita' della funzione giurisdizionale e non debbono essere applicate nel giudizio a quo (rilevandosi peraltro che per i magistrati l'indennita' di funzione e' collegata al servizio istituzionale da essi svolto, per il quale opera il principio della omnicomprensivita' della retribuzione, e per i giudici popolari trova la sua ratio nella loro parificazione retributiva agli altri membri del collegio, mentre l'attivita' di giudice conciliatore viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione). - O. nn. 594/1989, 326/1987 e 196/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari), dal Giudice conciliatore di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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