Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1990

Corte cost., ord. 2 febbraio 1990, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
57/1990
Data di deposito
2 febbraio 1990
Data di decisione
31 gennaio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 795 del 25 ottobre 1982
  • art. 3, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
  • art. 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
  • art. 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 15001

Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, in quanto le disposizioni denunciate non sono direttamente attinenti alla titolarita' della funzione giurisdizionale e non debbono essere applicate nel giudizio a quo (rilevandosi peraltro che per i magistrati l'indennita' di funzione e' collegata al servizio istituzionale da essi svolto, per il quale opera il principio della omnicomprensivita' della retribuzione, e per i giudici popolari trova la sua ratio nella loro parificazione retributiva agli altri membri del collegio, mentre l'attivita' di giudice conciliatore viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione). - O. nn. 594/1989, 326/1987 e 196/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari), dal Giudice conciliatore di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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