Corte costituzionale
Ordinanza n. 521/1990
Corte cost., ord. 15 novembre 1990, n. 521
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 521/1990
- Data di deposito
- 15 novembre 1990
- Data di decisione
- 13 novembre 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:521
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, legge n. 477 del 30 luglio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 16631
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 444/90.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), sollevata dal T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 444 del 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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