Corte costituzionale

Ordinanza n. 521/1990

Corte cost., ord. 15 novembre 1990, n. 521

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
521/1990
Data di deposito
15 novembre 1990
Data di decisione
13 novembre 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:521

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 3, legge n. 477 del 30 luglio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 16631

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 444/90.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), sollevata dal T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 444 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze