Corte costituzionale
Ordinanza n. 504/1990
Corte cost., ord. 26 ottobre 1990, n. 504
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 504/1990
- Data di deposito
- 26 ottobre 1990
- Data di decisione
- 15 ottobre 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:504
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
- art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 16587
L'art. 101, primo comma, Cost., non richiede necessariamente la lettura del dispositivo della decisione in pubblica udienza previsto appositamente solo per il processo del lavoro di primo e secondo grado. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 101, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo sostituito dall'art. 12 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).
Massima n. 16593
Nel procedimento innanzi alle Commissioni tributarie, pur non trovando applicazione gli artt. 276, ultimo comma, cod. proc. civ. e 118, ultimo comma, disp. di attuazione del codice stesso, il potere di regolare l'assegnazione del ricorso tributario nonche' la discussione, spettano al Presidente della Commissione, (artt. 19, secondo comma, e 20, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, che prevedono per ogni ricorso la nomina di un relatore il quale espone i fatti e le questioni della controversia) e la redazione della motivazione della decisione salvo eccezioni (astensione, incompatibilita', ecc.) e' demandata, secondo la prassi interpretativa e secondo quanto avviene per ogni giurisdizione, al relatore. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo sostituito dall'art. 12 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, e 39, primo comma, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate, in riferimento rispettivamente all'art. 101, primo comma (prima questione) e agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione (seconda questione), dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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