Corte costituzionale
Ordinanza n. 483/1990
Corte cost., ord. 22 ottobre 1990, n. 483
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 483/1990
- Data di deposito
- 22 ottobre 1990
- Data di decisione
- 9 ottobre 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:483
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 887 del 29 novembre 1982
- art. 8, comma 2, decreto-legge n. 697 del 1° ottobre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 16585
Non costituiscono violazione del principio di eguaglianza le differenziazioni tra cittadini derivanti dalla norma che stabilisce la sospensione del rilascio di autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali per i comuni di oltre cinquemila abitanti, sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita - di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 - in relazione alla non avvenuta adozione del piano stesso. Il diverso regime, cui sono soggetti in tale ipotesi gli appartenenti ai comuni con meno di cinquemila abitanti o con cinquemila e oltre abitanti, si giustifica, infatti, nella ragionevolezza di una distinzione nel primo caso fondata su realta' socio-economiche diverse e nel secondo fra situazioni nelle quali una pianificazione e' garanzia di ordine e di non arbitrarieta' nel rilascio delle autorizzazioni e situazioni nelle quali detta garanzia mancherebbe. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni in legge 29 novembre 1982, n. 887).
Massima n. 16589
Nel caso di mancata adozione da parte dei comuni del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, cui consegue, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, d.l. n. 697 del 1982, la sospensione del rilascio di autorizzazioni all'esercizio commerciale, non puo' addursi la violazione del principio della personalita' della responsabilita' (vigente in campo penale, ex art. 27, primo comma, Cost. e amministrativo, ex art. 3, l. 24 novembre 1981, n. 689) sotto il profilo che sul cittadino incolpevole ricadrebbero le conseguenze dell'inerzia delle Amministrazioni: l'eventuale attivazione dell'esercizio, nonostante la carenza di autorizzazione, sarebbe infatti pur sempre riferibile ad una condotta personale del soggetto sfornito della stessa. Peraltro, se, come nel caso di specie, il giudizio 'a quo' concerna esclusivamente la legittimita' o meno del diniego di autorizzazione, una responsabilita' del ricorrente - da collegare ad una eventuale attivazione dell'esercizio nonostante la predetta carenza di autorizzazione - e' da ritenere meramente ipotetica, sicche' il richiamo al citato principio risulta non pertinente. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887).
Massima n. 16594
L'art. 8, secondo comma, d.l. 1 ottobre 1982, n. 697, condizionando il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali alla preventiva adozione di un piano, da parte dei comuni con oltre cinquemila abitanti, volto ad assicurare ordine e ad evitare arbitri nel rilascio stesso (v. massima A), appare finalizzato proprio ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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