Corte costituzionale

Ordinanza n. 419/1990

Corte cost., ord. 27 settembre 1990, n. 419

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
419/1990
Data di deposito
27 settembre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:419

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16432

Le disposizioni di cui agli artt. da 77 a 80 legge n. 689/1981, sollecitando la richiesta dell'imputato di applicazione delle sanzioni sostitutive, hanno carattere di norme processuali, i cui effetti di natura sostanziale hanno funzione esclusivamente strumentale rispetto alla finalita' di giungere ad una rapida definizione dei processi. D'altra parte il nuovo istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui agli artt. 444 e seguenti del vigente codice di procedura penale, pur presentando alcune differenze che ne sottolineano il carattere di "procedimento semplificato", ha completamente assorbito ed ampliato l'area di applicazione del precedente istituto, del quale ha altresi' recepito e rafforzato gli aspetti premiali, cosicche' sarebbe difficile, se non impossibile, configurare la contemporanea vigenza dei due istituti. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., della questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 234 e 248, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).

Massima n. 16434

Il principio dell'irretroattivita' della legge penale, si applica soltanto alle norme di carattere sostanziale e non anche alle norme processuali penali e, pertanto, si e' fuori dell'ambito d'applicazione del principio di cui al terzo comma dell'art. 2 del codice penale nelle ipotesi in cui non si sia verificata una mutata valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato, come accade allorche' la nuova norma processuale preveda effetti sostanziali piu' favorevoli per l'imputato soltanto al fine di stimolare la richiesta d'applicazione di un dato istituto processuale senza assurgere a mutata valutazione sociale, in senso favorevole al reo, del fatto oggetto del giudizio, previsto e punito dalla norma penale sostanziale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' cosituzionale degli artt. 234 e 248, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 15/1982.

Massima n. 16436

E' insegnamento costante della Corte che non contrasta col principio d'eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, giacche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' elemento differenziatore e che, in particolare, rientra nella discrezionalita' del legislatore dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti alla data d'entrata in vigore della nuova legge. Ne' tale prerogativa e' stata, nel caso, esercitata in modo irragionevole, avendo le disposizioni impugnate previsto, in via generale, un criterio atto ad assicurare la graduale sostituzione della nuova alla vecchia disciplina, senza individuare particolari situazioni nell'ambito d'una medesima categoria di soggetti bensi' facendo riferimento ad inevitabili fattori naturali esterni, quale l'iter temporale dei singoli procedimenti penali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale sollevata dagli artt. 234 e 248, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977, 65/1979, 138/1979, 122/1980, 38/1984, n. 322/1985, 268/1986, 301/1986, 101/1987, 158/1987, 618/1987, 6/1988, 504/1988, 1018/1988 e 1032/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 234 e 248, quarto comma, delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Genova con ordinanza del 12 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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