Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/1990

Corte cost., ord. 31 luglio 1990, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
390/1990
Data di deposito
31 luglio 1990
Data di decisione
12 luglio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:390

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16233

Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile per essere la scelta della soluzione piu' idonea a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura in materia di competenza territoriale per i procedimenti penali concernenti magistrati rimessa alla discrezionalita' del legislatore. - O. n. 593/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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