Corte costituzionale
Ordinanza n. 379/1990
Corte cost., ord. 25 luglio 1990, n. 379
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 379/1990
- Data di deposito
- 25 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:379
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15951
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che, alla data dell'udienza istruttoria e dei provvedimenti nel corso di essa adottabili, la norma impugnata era gia' stata abrogata dall'art. 214 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 256, ultima parte, del codice di procedura civile sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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