Art. 256 — Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263.