Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/1990

Corte cost., ord. 20 luglio 1990, n. 358

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
358/1990
Data di deposito
20 luglio 1990
Data di decisione
11 luglio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:358

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 16338

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 569/89.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 89 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, legge 26 luglio 1975 n. 354, così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata, in riferimento agli artt.3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con le ordinanze 18 ottobre e 26 settembre 1989, perché l'illegittimità è già stata dichiarata con sentenza 13 dicembre 1989, n. 659.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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