Corte costituzionale
Ordinanza n. 358/1990
Corte cost., ord. 20 luglio 1990, n. 358
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 358/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:358
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 16338
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 569/89.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 89 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, legge 26 luglio 1975 n. 354, così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata, in riferimento agli artt.3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con le ordinanze 18 ottobre e 26 settembre 1989, perché l'illegittimità è già stata dichiarata con sentenza 13 dicembre 1989, n. 659.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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