Corte costituzionale
Ordinanza n. 355/1990
Corte cost., ord. 20 luglio 1990, n. 355
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 355/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:355
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15912
Poiche' il fine degli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e' la rapida definizione del maggior numero di processi da attuarsi mediante l'esclusione della fase dibattimentale, allorche', con l'apertura del dibattimento, sia divenuto impossibile raggiungerlo, diventa conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" alla riduzione della pena. E' del tutto razionale, pertanto, che, per i procedimenti gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere perseguito e conseguentemente non e' quindi producente il confronto fra imputati per i quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto, appunto perche' si tratta di situazioni oggettivamente diverse. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 - testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. n. 277/1990 e O. n. 320/1990.
Massima n. 15913
Il principio dell'applicazione della legge piu' favorevole all'imputato, fissata dall'art. 2 del codice penale, opera soltanto quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre si e' fuori dell'ambito d'applicabilita' del principio stesso nelle ipotesi in cui non si e' verificato un mutamento nella valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato. Poiche' nel caso d'applicazione della pena su richiesta delle parti, non e' mutata la valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo penale, analogamente a quanto gia' deciso in ordine all'istituto del giudizio abbreviato, la prevista preclusione, a formalita' di apertura del dibattimento gia' esperite, dell'applicazione della pena su richiesta, non comporta violazione del suddetto principio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dell'art. 248 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 277/1990 e O. n. 320/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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