Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/1990

Corte cost., ord. 5 luglio 1990, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
326/1990
Data di deposito
5 luglio 1990
Data di decisione
26 giugno 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:326

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 2, legge n. 191 del 31 maggio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 15781

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990; O. nn. 148/1990 e 273/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe -, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 "nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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