Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/1990

Corte cost., ord. 23 gennaio 1990, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
27/1990
Data di deposito
23 gennaio 1990
Data di decisione
18 gennaio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 151, codice penale militare di pace
  • art. 15, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 14862

Ritenere che la Corte costituzionale, col dichiarare (sent. n. 409/1989) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevedeva per il reato di rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza una pena superiore a quella prevista dall'art. 151 c.p.m.p. per il reato di mancanza alla chiamata, avrebbe violato il principio di tassativita' delle pene modificando la pena edittale che oggi non sarebbe piu' proporzionata al disvalore sociale del fatto illecito, significa formulare censura rivolta a sindacare le statuizioni della Corte, sindacato questo assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost. e 30, terzo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, che pongono il principio della non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, Cost. e 28 l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 151 c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 14863

Col dichiarare (sent. n. 409/1989) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni, la Corte ha non gia' sostituito la pena ex art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972, bensi' si e' piu' semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessitata applicabilita' della pena ex art. 151 c.p.m.p.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze