Corte costituzionale
Ordinanza n. 27/1990
Corte cost., ord. 23 gennaio 1990, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 27/1990
- Data di deposito
- 23 gennaio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 151, codice penale militare di pace
- art. 15, codice penale militare di pace
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 28, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 14862
Ritenere che la Corte costituzionale, col dichiarare (sent. n. 409/1989) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevedeva per il reato di rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza una pena superiore a quella prevista dall'art. 151 c.p.m.p. per il reato di mancanza alla chiamata, avrebbe violato il principio di tassativita' delle pene modificando la pena edittale che oggi non sarebbe piu' proporzionata al disvalore sociale del fatto illecito, significa formulare censura rivolta a sindacare le statuizioni della Corte, sindacato questo assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost. e 30, terzo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, che pongono il principio della non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, Cost. e 28 l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 151 c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 14863
Col dichiarare (sent. n. 409/1989) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni, la Corte ha non gia' sostituito la pena ex art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972, bensi' si e' piu' semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessitata applicabilita' della pena ex art. 151 c.p.m.p.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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