Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1990

Corte cost., ord. 25 maggio 1990, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
267/1990
Data di deposito
25 maggio 1990
Data di decisione
23 maggio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:267

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 15554

Poiche' - come piu' volte affermato dalla Corte - l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella civile, anche nel processo tributario, in base ai principi civilistici, il responsabile solidale puo' tutelare i propri interessi fin dal momento in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo ed anche per far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei quali sia venuto a conoscenza in quell'occasione, e cio' in quanto la mancata notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei suoi confronti. Pertanto il diritto di difesa del coobbligato solidale risulta adeguatamente ed autonomamente tutelato nei confronti dell'atteggiamento di inerzia o acquiescenza eventualmente assunto dagli altri coobbligati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in base all'assunto che in ordine alla posizione dell'obbligato principale, al coobbligato non fosse assicurata alcuna difesa). - O. n. 544/1987; S. nn. 207/1988, 108/1988, 207/1988, 184/1989 e 246/1989; O. n. 178/1990.

Massima n. 15555

L'istituto della remissione in termini presuppone una decadenza processuale e quindi l'astratta possibilita' dell'esercizio del diritto di azione. Non puo' quindi farsi richiamo a tale istituto in una censura di legittimita' costituzionale formulata in base all'assunto che il diritto di azione sia negato, nel caso, all'interessato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di 1° grado di Vibo Valentia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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