Corte costituzionale
Ordinanza n. 267/1990
Corte cost., ord. 25 maggio 1990, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 267/1990
- Data di deposito
- 25 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 15554
Poiche' - come piu' volte affermato dalla Corte - l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella civile, anche nel processo tributario, in base ai principi civilistici, il responsabile solidale puo' tutelare i propri interessi fin dal momento in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo ed anche per far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei quali sia venuto a conoscenza in quell'occasione, e cio' in quanto la mancata notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei suoi confronti. Pertanto il diritto di difesa del coobbligato solidale risulta adeguatamente ed autonomamente tutelato nei confronti dell'atteggiamento di inerzia o acquiescenza eventualmente assunto dagli altri coobbligati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in base all'assunto che in ordine alla posizione dell'obbligato principale, al coobbligato non fosse assicurata alcuna difesa). - O. n. 544/1987; S. nn. 207/1988, 108/1988, 207/1988, 184/1989 e 246/1989; O. n. 178/1990.
Massima n. 15555
L'istituto della remissione in termini presuppone una decadenza processuale e quindi l'astratta possibilita' dell'esercizio del diritto di azione. Non puo' quindi farsi richiamo a tale istituto in una censura di legittimita' costituzionale formulata in base all'assunto che il diritto di azione sia negato, nel caso, all'interessato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di 1° grado di Vibo Valentia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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