Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/1990

Corte cost., ord. 8 maggio 1990, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
239/1990
Data di deposito
8 maggio 1990
Data di decisione
3 maggio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 213 del 25 marzo 1971

Parametri

Massime

Massima n. 15506

L'attribuzione ai docenti universitari in medicina, che svolgono anche attivita' assistenziale ai malati, della speciale indennita' di cui all'art. 4, legge n. 213 del 1971 (c.d. indennita' De Maria) e' finalizzata - nella scelta discrezionale del legislatore, cui spetta lo stabilire e il variare nel tempo del sistema di attribuzione del compenso per detto maggior impegno - a perequare il trattamento con quello dei medici ospedalieri di pari funzioni e anzianita'. Il venir meno della funzione livellatrice dell'indennita' in questione, in conseguenza dell'aumento delle retribuzioni dei medici ospedalieri, non puo' tuttavia essere addotto per denunziare una disparita' di trattamento rispetto ai professori universitari di altre facolta', in quanto la posizione di questi ultimi non e' assumibile al riguardo - come la Corte ha gia' ripetutamente affermato - a "tertium comparationis", ma costituisce circostanza di mero fatto, del tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva della categoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge 25 marzo 1971, n. 213, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.). - S. n. 126/1981; O. n. 673/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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