Corte costituzionale
Ordinanza n. 239/1990
Corte cost., ord. 8 maggio 1990, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 239/1990
- Data di deposito
- 8 maggio 1990
- Data di decisione
- 3 maggio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 213 del 25 marzo 1971
Parametri
Massime
Massima n. 15506
L'attribuzione ai docenti universitari in medicina, che svolgono anche attivita' assistenziale ai malati, della speciale indennita' di cui all'art. 4, legge n. 213 del 1971 (c.d. indennita' De Maria) e' finalizzata - nella scelta discrezionale del legislatore, cui spetta lo stabilire e il variare nel tempo del sistema di attribuzione del compenso per detto maggior impegno - a perequare il trattamento con quello dei medici ospedalieri di pari funzioni e anzianita'. Il venir meno della funzione livellatrice dell'indennita' in questione, in conseguenza dell'aumento delle retribuzioni dei medici ospedalieri, non puo' tuttavia essere addotto per denunziare una disparita' di trattamento rispetto ai professori universitari di altre facolta', in quanto la posizione di questi ultimi non e' assumibile al riguardo - come la Corte ha gia' ripetutamente affermato - a "tertium comparationis", ma costituisce circostanza di mero fatto, del tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva della categoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge 25 marzo 1971, n. 213, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.). - S. n. 126/1981; O. n. 673/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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