Corte costituzionale

Ordinanza n. 211/1990

Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
211/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:211

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 15433

L'imposta che grava sulle successioni e donazioni in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato e colpisce l'eredita' come tale, indipendentemente dal trasferimento di ricchezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, d.P.R. 26 ottobre 1976, n. 637, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - per quanto concerne la proporzionalita' dell'imposta sul valore globale della successione relativamente al legatario). - S. n. 68/1985; O. n. 170/1988.

Massima n. 15434

Il principio della solidarieta' fiscale tra legatario ed erede stabilito dall'art. 5 del d.P.R. n. 637 del 1972, con riguardo all'imposta sulle successioni, non costituisce eccesso di delega rispetto alla relativa legge (n. 825 del 1971) in quanto questa ultima autorizzava il Governo a dettare norme in tema di riscossione, anche assicurando la prevenzione dell'evasione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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