Corte costituzionale
Ordinanza n. 195/1990
Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 195/1990
- Data di deposito
- 12 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 3, legge n. 349 del 8 luglio 1986
- art. 18, comma 1, legge n. 349 del 8 luglio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 15404
L'art. 18, primo e terzo comma, legge 8 luglio 1986, n. 349, pur disponendo che il risarcimento del danno c.d. ambientale spetta allo Stato, prevede che la relativa azione, pur se esercitata in sede penale, possa essere promossa anche dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo; la Regione, pertanto, per i beni siti in essa, ben potra' costituirsi parte civile contro gli autori del fatto produttivo del danno ambientale per esercitare in quella sede la relativa azione di risarcimento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, l. 8 luglio 1986, n. 349, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 9, 24 e 117 Cost., in base all'assunto che la suddetta facolta' fosse preclusa alla Regione).
Massima n. 15407
L'ambiente, pur essendo un bene materiale unitario, ha varie componenti, ciascuna delle quali puo' costituire, anche isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela (come per esempio il paesaggio).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), in riferimento agli artt. 5, 9, 24 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Vallo della Lucania con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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