Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/1990

Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
195/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:195

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 3, legge n. 349 del 8 luglio 1986
  • art. 18, comma 1, legge n. 349 del 8 luglio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 15404

L'art. 18, primo e terzo comma, legge 8 luglio 1986, n. 349, pur disponendo che il risarcimento del danno c.d. ambientale spetta allo Stato, prevede che la relativa azione, pur se esercitata in sede penale, possa essere promossa anche dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo; la Regione, pertanto, per i beni siti in essa, ben potra' costituirsi parte civile contro gli autori del fatto produttivo del danno ambientale per esercitare in quella sede la relativa azione di risarcimento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, l. 8 luglio 1986, n. 349, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 9, 24 e 117 Cost., in base all'assunto che la suddetta facolta' fosse preclusa alla Regione).

Massima n. 15407

L'ambiente, pur essendo un bene materiale unitario, ha varie componenti, ciascuna delle quali puo' costituire, anche isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela (come per esempio il paesaggio).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), in riferimento agli artt. 5, 9, 24 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Vallo della Lucania con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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