Corte costituzionale
Ordinanza n. 138/1990
Corte cost., ord. 16 marzo 1990, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 138/1990
- Data di deposito
- 16 marzo 1990
- Data di decisione
- 7 marzo 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 890 del 20 novembre 1982
- art. 7, legge n. 890 del 20 novembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 15186
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, per essere l'adozione di eventuali correttivi della disciplina de qua rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. - O. nn. 429/1988 e 591/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in riferimento agli artt. 2, 16, 24, primo e secondo comma, 32 della Costituzione, sollevata dal Conciliatore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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