Corte costituzionale
Ordinanza n. 129/1990
Corte cost., ord. 16 marzo 1990, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 129/1990
- Data di deposito
- 16 marzo 1990
- Data di decisione
- 7 marzo 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 444, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 445, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 15175
Per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la possibilita' di far luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti e' appositamente disciplinata dall'art. 248 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come dall'art. 247 dello stesso decreto e' appositamente disciplinata la possibilita' di far luogo negli stessi procedimenti a giudizio abbreviato. Pertanto, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica, non possono ricevere applicazione in tali procedimenti le norme degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, concernenti gli effetti della applicazione della pena su richiesta nei confronti della parte civile. (Manifesta inammissibilita' - in quanto prospettate in procedimento gia' in corso alla data suddetta - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost.). - S. n. 66/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 21 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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