Corte costituzionale
Ordinanza n. 120/1990
Corte cost., ord. 9 marzo 1990, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 120/1990
- Data di deposito
- 9 marzo 1990
- Data di decisione
- 6 marzo 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 8, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 4, comma 12, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 15111
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 543/1989 e O. n. 587/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze