Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/1990

Corte cost., ord. 2 marzo 1990, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
113/1990
Data di deposito
2 marzo 1990
Data di decisione
21 febbraio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:113

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 15040

Come la Corte ha piu' volte affermato, i Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e procuratori non hanno natura giurisdizionale e non sono, pertanto legittimati a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., dell'art. 42 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). - S. n. 110/1967 e in motivazione S. n. 114/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., sollevata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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