Corte costituzionale
Ordinanza n. 113/1990
Corte cost., ord. 2 marzo 1990, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 113/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 15040
Come la Corte ha piu' volte affermato, i Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e procuratori non hanno natura giurisdizionale e non sono, pertanto legittimati a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., dell'art. 42 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). - S. n. 110/1967 e in motivazione S. n. 114/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., sollevata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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