Corte costituzionale
Ordinanza n. 111/1990
Corte cost., ord. 2 marzo 1990, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 111/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:111
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15054
Anche quando la seminfermita' psichica da cui e' stato riconosciuto affetto sia curabile, secondo gli accertamenti peritali, solo con terapie specifiche idonee, il condannato per delitto va sottoposto, una volta espiata la pena detentiva e per un periodo minimo di sei mesi, alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia. Ma poiche' e' in facolta' del giudice, se la natura dell'infermita' lo richiede, disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata la pena, e di revocare la misura di sicurezza, anche prima della scadenza del periodo minimo, quando la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, e' inesatto affermare che tale normativa non consenta la sottoposizione del seminfermo al trattamento idoneo alla terapia del male diagnosticato, e che dia luogo ad una ingiustificata identica disciplina di situazioni spesso grandemente diverse, e a contrasto con il fine rieducativo della pena, con il diritto alla salute e gli stessi diritti inviolabili della persona. Anche riguardo ai problemi in questione, tuttavia, una rimeditazione dell'intera materia delle misure di sicurezza, coordinata con gli apporti piu' moderni della scienza, nell'ambito della prevista riforma del codice penale sostanziale, si dimostra opportuna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost., degli artt. 211, 219 e 220 c.p.). - S. n. 110/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 211, 219 e 220 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Padova con ordinanza 18 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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