Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1990

Corte cost., ord. 2 marzo 1990, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
111/1990
Data di deposito
2 marzo 1990
Data di decisione
21 febbraio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:111

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15054

Anche quando la seminfermita' psichica da cui e' stato riconosciuto affetto sia curabile, secondo gli accertamenti peritali, solo con terapie specifiche idonee, il condannato per delitto va sottoposto, una volta espiata la pena detentiva e per un periodo minimo di sei mesi, alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia. Ma poiche' e' in facolta' del giudice, se la natura dell'infermita' lo richiede, disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata la pena, e di revocare la misura di sicurezza, anche prima della scadenza del periodo minimo, quando la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, e' inesatto affermare che tale normativa non consenta la sottoposizione del seminfermo al trattamento idoneo alla terapia del male diagnosticato, e che dia luogo ad una ingiustificata identica disciplina di situazioni spesso grandemente diverse, e a contrasto con il fine rieducativo della pena, con il diritto alla salute e gli stessi diritti inviolabili della persona. Anche riguardo ai problemi in questione, tuttavia, una rimeditazione dell'intera materia delle misure di sicurezza, coordinata con gli apporti piu' moderni della scienza, nell'ambito della prevista riforma del codice penale sostanziale, si dimostra opportuna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost., degli artt. 211, 219 e 220 c.p.). - S. n. 110/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 211, 219 e 220 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Padova con ordinanza 18 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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