Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1990

Corte cost., ord. 2 marzo 1990, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
108/1990
Data di deposito
2 marzo 1990
Data di decisione
21 febbraio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
  • art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 15152

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 560/1989.

Massima n. 15153

L'acquisizione di ufficio da parte del giudice dei necessari elementi conoscitivi tecnici, per il tramite degli uffici statali, non concreta una violazione del principio di uguaglianza, dal momento che non puo' negarsi che il loro apporto sia tale da assicurare perizia ed imparzialita', in quanto e'consentito al giudice di affidare l'incarico ad un organo amministrativo estraneo alla controversia, il che assicura il pieno rispetto delle garanzie proprie del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 35, quarto comma, e 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui escludono che nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, in assenza di una specifica domanda di parte, possa procedersi a perizia o a richiesta di assistenza di un esperto o del consulente tecnico di ufficio). - S. n. 560/1989.

Massima n. 15154

Il principio della capacita' contributiva riguarda la disciplina sostanziale del sistema tributario ed esula percio' dalla disciplina del processo tributario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., degli artt. 35, quarto comma, e 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificati dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, denunciati in quanto, escludendo la possibilita' di disporre perizie d'ufficio nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, in caso di rigetto della pretesa tributaria renderebbero piu' difficoltoso il perseguimento del principio secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, e 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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