Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/1990

Corte cost., ord. 2 marzo 1990, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
107/1990
Data di deposito
2 marzo 1990
Data di decisione
21 febbraio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:107

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 27 del 19 febbraio 1981
  • legge n. 795 del 25 ottobre 1982
  • legge n. 425 del 6 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 15148

Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, non incidendo le disposizioni denunciate sul rapporto che il giudice a quo e' chiamato a decidere. - O. n. 594/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari) e 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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