Corte costituzionale
Ordinanza n. 107/1990
Corte cost., ord. 2 marzo 1990, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 107/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:107
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 27 del 19 febbraio 1981
- legge n. 795 del 25 ottobre 1982
- legge n. 425 del 6 agosto 1984
Parametri
Massime
Massima n. 15148
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, non incidendo le disposizioni denunciate sul rapporto che il giudice a quo e' chiamato a decidere. - O. n. 594/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari) e 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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