Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1989
Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1989
- Data di deposito
- 3 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 9, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 12, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 47, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 47, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, comma 2, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 23, Costituzione
Massime
Massima n. 12206
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE - Rientra nella discrezionalita' del legislatore la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta, nonche' quella della individuazione dell'ufficio competente a riceverla e delle conseguenze derivanti dalla presentazione ad ufficio incompetente, non potendo la Corte pervenire alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del sistema normativo vigente, - che considera la presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente come effettuata nel giorno in cui pervenga a quello competente - cosi' operandosi una automatica equiparazione tra due situazioni obiettivamente diverse (quali sono la presentazione ad ufficio competente e quella ad ufficio incompetente). Sono pertanto inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9, commi 6 e 7, 12, comma 4 e 47, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che assoggettano a conseguenze diverse identici comportamenti (qual'e' quello del sostituto di imposta che, versate le ritenute, presenti la dichiarazione ad ufficio incompetente il quale la trasmette a quello competente entro 30 giorni o dopo il decorso di tale termine) ovvero assoggettano ad identica sanzione situazione radicalmente diverse (quali sono la omessa dichiarazione e la tempestiva presentazione ad ufficio incompetente), con riferimento all'art. 23 Cost., perche' la sanzione patrimoniale trae origine dalla legge, con riguardo all'art. 76 Cost., per genericita' delle questioni, e infine in riferimento all'art. 3 Cost. perche', stante la diversita' obiettiva delle situazioni poste a raffronto, si richiederebbe alla Corte un inammissibile intervento correttivo coinvolgente una gamma di scelte che solo il legislatore puo' compiere attraverso una piu' attenta riconsiderazione del problema. - cfr.: S. n. 128 del 1986; O. nn. 547, 490, 452, 364,330 del 1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, penultimo ed ultimo comma, 12, quarto comma, 47, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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