Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1989

Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/1989
Data di deposito
3 marzo 1989
Data di decisione
22 febbraio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 263, codice penale militare di pace
  • art. 9, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
  • legge n. 835 del 27 maggio 1935
  • art. 270, comma 1, codice penale militare di pace
  • art. 373, comma 2, codice penale militare di pace
  • art. 373, comma 3, codice penale militare di pace
  • art. 373, comma 1, codice penale militare di pace
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 13574

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 263 c.p.m.p. e 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 nella parte in cui sottraggono al Tribunale dei minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate. La giurisdizione dei tribunali militari si configura come una giurisdizione eccezionale, derogatoria rispetto a quella dell'autorita' giudiziaria ordinaria, a mente dell'art. 103, terzo comma, Cost. I tribunali dei minorenni, invece, vanno qualificati non gia' come giudici speciali, bensi' come giudici specializzati, pur sempre inquadrabili nella giurisdizione ordinaria. Essi costituiscono degli organi favoriti dall'art. 31 Cost., quali 'istituti' necessari al fine, preminente rispetto a quello della tutela della disciplina delle forze armate, di proteggere l'infanzia e la gioventu'. La loro particolare composizione, infatti, assicura l'idoneita' della giustizia minorile a ricercare gli strumenti piu' adatti al reinserimento sociale dei minorenni. La devoluzione al giudice penale militare in tempo di pace della cognizione dei reati militari commessi da minori degli anni diciotto e' illegittima sia perche' contrasta con l'art. 31, secondo comma, Cost., essendo i tribunali militari oggettivamente inidonei a garantire adeguatamente la protezione dell'infanzia e della gioventu', sia perche', creando un'irragionevole discriminazione tra minori appartenenti alle forze armate e minori non militari, viola l'art. 3, primo comma, Cost. -S. nn. 25/64, 46/78 e 222/83 -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89).

Massima n. 13575

Non e` costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost., l'art. 270 c.p.mp., primo comma, che esclude l'esperibilita' dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno conseguente a reato dinanzi ai tribunali militari. Cio' che viene tassativamente impedito dalla Costituzione (art. 103, terzo comma) e' che i tribunali militari in tempo di pace si occupino di reati o di fatti estranei ala lesione di beni o in terreni militari e che non siano commessi da appartenenti alle forze armate. L'esclusione dell'esperibilita' da parte del danneggiato dal reato militare dell'azione civile dinanzi ai tribunali militari, non comporta nessuna limitazione, se non temporale, del suo diritto di azione, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.; il danneggiato, infatti, ai sensi degli artt. 24 e ss. c.p.p. (come risultanti a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 53 del 1971, 99 del 1973 e 165 del 1975) potra' far valere la propria pretesa risarcitoria innanzi al giudice civile, anche in caso di assoluzione dell'imputato da parte di un tribunale militare. Il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p. non e' censurabile nemmeno sotto il profilo dell'irrazionalita', in relazione al primo comma dell'art. 3 Cost., considerata la particolare natura dei tribunali militari che, costituiti in parte da persone che vivono negli stessi ambienti in cui gli illeciti sono commessi, non sono particolarmente idonei a valutare i fatti sottoposti al loro giudizio in relazione alle violazioni extrapenali. -S. n. 107/77 -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)

Massima n. 13576

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. - del secondo e del terzo comma dell'art. 373 c.p.m.p., concernenti il giudizio di liquidazione del danno in sede civile e l'autorita' di cosa giudicata nel predetto giudizio della sentenza di condanna penale da parte di un tribunale militare. Attenendo queste disposizioni agli effetti della sentenza di condanna del tribunale militare nel giudizio civile, va affermata l'irrilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale ad esse afferenti in relazione al giudizio 'a quo'. -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)

Massima n. 13577

E' costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 373 c.p.m.p., che impone al tribunale militare di disporre, con la sentenza di condanna dell'imputato, anche la condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni. Premesso che la fattispecie civile generatrice dell'obbligo del risarcimento del danno o della restituzione connesso ad un reato contiene un elemento in piu' rispetto a quello costitutivo della fattispecie penale, rappresentato dal danno (arg. dal combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p.) il fatto illecito civilmente disciplinato non puo' esser adeguatamente accertato senza che sia preventivamente esperita la relativa azione civile, cio' che e' positivamente escluso nell'ambiente del processo militare. L'opposta soluzione, accolta dal vigente c.p.m.p., e' irrazionale perche' inserisce in un processo pubblico 'puro', come quello militare, la cognizione di una questione schiettamente privatistica, senza consentire al titolare dell'azione civile di esercitarla innanzi ai tribunali militari, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)

Massima n. 13578

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1943 n. 87, va dichiarata altresi' l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 373 c.p.m.p., nella parte in cui non consente la proposizione dell'azione civile, per la restituzione ed il risarcimento del danno ('an debeatur') indipendentemente dalla domanda diretta alla liquidazione del danno stesso ('quantum debeatur'). -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 263 del codice penale militare di pace e 9 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni) nella parte in cui sottraggono al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 373, primo comma, del codice penale militare di pace;

Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 373, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost., dall'ordinanza del Tribunale militare di Padova del 22 dicembre 1987;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con la predetta ordinanza, dell'art. 373, terzo e quarto comma, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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