Corte costituzionale
Sentenza n. 543/1989
Corte cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 543
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 543/1989
- Data di deposito
- 14 dicembre 1989
- Data di decisione
- 30 novembre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:543
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 3, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 4, comma 12, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 8, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 8, comma 12, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 15483
L'introduzione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi (artt. 8 e 23, L. n. 74 del 1987) non e' limitata alla fase decisoria, ma si estende all'intero giudizio di secondo grado.
Massima n. 15484
Il procedimento camerale, al pari di ogni rito processuale diverso da quello ordinario, non e' di per se' in contrasto con il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo e' variamente configurabile dalla legge, in relazione alle peculiari esigenze dei vari processi, "purche' ne vengano assicurati lo scopo e la funzione", cioe' la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. - O. n. 748/1988; S. nn. 103/1985, 202/1975, 119/1974, 126/1971, 16/1970, 122/1966, 5/1965, 46/1957.
Massima n. 15485
Posto che il doppio grado di giudizio non ha garanzia costituzionale, a maggior ragione non appare di per se' in contrasto con l'art. 24 Cost. ne' irragionevole che, per determinate controversie, il legislatore scelga di conservare il secondo grado con un rito semplificato rispetto a quello del primo, nel quale le parti hanno gia' avuto possibilita' di esplicare nel modo piu' completo la propria attivita' difensiva. (Nella specie, trattasi del rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di separazione dei coniugi). - v. S. nn. 80/1988, 78/1984, 186/1980.
Massima n. 15486
Lo speciale rito camerale previsto per il giudizio di appello avverso le sentenze di separazione dei coniugi non viola l'art. 24 Cost., in quanto, ancorche' dettato dall'esigenza di accelerare la conclusione del processo, e' idoneo, in difetto di esplicite previsioni limitatrici, ad assicurare tutte le garanzie processuali, necessarie a rendere il sistema conforme alle esigenze del diritto di difesa. In particolare, risultano garantiti il contraddittorio e l'assistenza del difensore, non e' compromesso il diritto di prova, e restano applicabili le norme del rito ordinario disciplinanti i termini di proposizione dell'appello nonche' l'appello incidentale e la specificita' dei motivi di gravame. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23, comma terzo, L. 6 marzo 1987, n. 74, in riferimento all'art. 24 Cost.). - v. S. nn. 238/1976 (sulla prova nel rito camerale) e 111/1972 (sull'assistenza del difensore nei procedimenti speciali).
Massima n. 15491
L'esigenza di rendere piu' celere il giudizio di appello avverso le sentenze di separazione dei coniugi giustifica pienamente il diverso trattamento normativo che il legislatore ha voluto introdurre rispetto agli altri gradi del giudizio, prevedendo il rito camerale in quello di appello; cio' vale in particolare con riguardo al principio di pubblicita' delle udienze, il quale non e' assoluto, ma suscettibile di eccezioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalita' degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23, comma terzo, della legge 6 marzo 1987 n. 74, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.). - sulla pubblicita' delle udienze, S. nn. 212/1986, 12/1971, 25/1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23, comma terzo, della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte di appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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