Corte costituzionale
Sentenza n. 532/1989
Corte cost., sent. 11 dicembre 1989, n. 532
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 532/1989
- Data di deposito
- 11 dicembre 1989
- Data di decisione
- 30 novembre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:532
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lazio n. 16 del 13 febbraio 1987
Parametri
- art. 23, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 14232
La legge della Regione Lazio n. 16 del 1987, che impone ai proprietari di impianti di distribuzione di carburanti, situati fuori dai centri urbani e dalle autostrade, la prestazione di installare pozzi per la raccolta delle acque di scarico dei contenitori degli automezzi (destinati al campeggio), non solo disciplina una materia - impianti di distribuzione dei carburanti - non compresa tra quelle attribuite dall'art. 117 Cost. alla competenza normativa regionale, ma esula, altresi', dalle competenze previste - con riferimento alle materie delegate dallo Stato - dall'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977 (ovvero dalle competenze ad emanare norme legislative di organizzazione o di spesa nonche' norme di attuazione ai sensi dell'u.co. dell'art. 117 Cost.). La normativa regionale si rivela, inoltre, priva di ragionevolezza e di coerenza, sia perche' la prestazione imposta e' svincolata da qualsiasi collegamento con il servizio prestato dai titolari degli impianti di distribuzione, ai quali non possono essere riferiti i pregiudizi ambientali, che si intende impedire, sia in quanto la stessa finalita' di protezione dell'ambiente perseguita presupporrebbe, non gia' una prescrizione territorialmente limitata come quella impugnata, ma interventi programmati unitariamente dallo Stato secondo i criteri fissati innovativamente dalla legge n. 183 del 1987 e dal d.P.R. n. 203 del 1988. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 23 e 3 Cost. - della legge reg. Lazio 13 febbraio 1987, n. 16. - v. S.n. 559 del 1988 (in materia di distribuzione di carburanti). - v. S.nn. 64 del 1965 e 148 del 1979 (in materia di prestazioni imposte a privati da leggi regionali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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